Imposta di Soggiorno
Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale
Nel portale del Dipartimento delle Finanze MEF, è disponibile il modello per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta di soggiorno. Seleziona il link sottostante per visualizzare il DM ed i relativi allegati:
Come chiarito dallo stesso Ministero in data 19/09/2022 (MEF FAQ dichiarazione annuale imposta di soggiorno) l'obbligatorietà dichiarativa interessa solo chi non avesse già presentato il modello 21 per le annualità 2020 e 2021, pertanto in questo caso è necessario ottemperare anche retroattivamente, mentre al di fuori di tale caso, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno; per procedere è necessario:
1) compilare il modello dichiarativo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze online sul sito Agenzia Entrate dopo aver effettuato il login con proprio SPID o altro metodo accettato:
2) trasmettere il modello dichiarativo esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate Fisconline/Entratel o tramite lo stesso applicativo online, seguendo le regole di abilitazione definite dall'Agenzia o rivolgendosi a un soggetto abilitato per legge (CAF, Commercialisti, Fiscalisti);
3) in particolare, per l'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno di imposta 2021.
N.B.: la dichiarazione non deve essere trasmessa al Comune ma esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
La scadenza della dichiarazione annuale è di norma il 30 giugno di ogni anno, salvo proroghe ministeriali.
Aggiornamento Maggio 2021 La Regione Liguria con L.R. n°8 del 3 maggio 2021 ha apportato delle modifiche alla L.R. 32/2014.
Una modifica importante riguarda l'art. 27 con il quale vengono definiti gli Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT) i quali vengono ora così definiti:
"Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a trenta giorni:
a) dai proprietari;
b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso."
Contestualmente sono stati abrogati i commi 1bis e 2. Diventa quindi evidente che dal 20/05/2021 (data in cui è prevista l'entrata in vigore della L.R. 8/2021), nel caso di AAUT, l'imposta di soggiorno dovrà essere versata SOLO per i contratti la cui durata non sia superiore a trenta giorni
Il portale permette ai gestori delle strutture ricettive di compilare e trasmettere i dati relativi alle presenze degli ospiti e di calcolare l'importo dell'imposta dovuta. La compilazione della dichiarazione può essere eseguita attraverso tre diversi metodi: